Firenze, Regolamento Unesco: trasferimento delle attività vietato in altre sette strade

Da via Palazzuolo a via de’ Benci. Vicini: 'Firenze va protetta non solo nei suoi monumenti, ma anche nella qualità delle sue strade'

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giovedì 02 aprile 2026 18:59

Il trasferimento delle attività alimentari e di somministrazione sarà vietato in altre sette strade, che salgono così a 60. Al centro del dibattito della Commissione consiliare 2, che si è tenuta questa mattina, c’è stato l’autoemendamento di giunta alla proroga del Regolamento Unesco – la cui validità è in scadenza tra fine aprile e inizio maggio prossimi - che ha modificato alcuni punti di alcuni articoli.

 

Nell’articolo dedicato alle limitazioni per la tutela di aree di particolare sensibilità del centro storico sono state inserite altre sette strade all’interno delle quali è vietato il trasferimento delle attività esistenti, a meno che non si tratti di un semplice spostamento verso altri fondi della medesima via (ad eccezione che in via dei Neri, Borgo la Croce e Borgo San Lorenzo). Si tratta di via Palazzuolo, Sdrucciolo de Pitti, Corso Tintori, Borgo de’ Greci, via de’ Benci, via Gondi, via Vacchereccia.  

 

Sono stati perfezionati, così, i punti cardine già approvati dalla giunta, ovvero il blocco dei 5 anni, con il divieto, per il prossimo quinquennio, di aprire o trasferire dall’esterno verso il centro attività di settore alimentare (niente nuovi minimarket o negozi di alimentari), ristorazione (niente nuovi bar, ristoranti, inclusi di home restaurant, o pub), produzione artigianale (niente nuove panetterie, pizzerie a taglio o gelaterie, sia di produzione che di vendita) e scuole di cucina (bloccate le nuove aperture se non già collegate ad un ristorante esistente) oltre alla stretta sul consumo sul posto se il locale è più piccolo di 100 mq. Il divieto di ampliamento, invece, non si applicherà se è destinato ad ospitare funzioni di servizio o parti di esse (cucina, servizi igienici, locali tecnici) in locali contigui all’attività principale. 

 

“Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico nasce da una scelta chiara: in una città come Firenze la salvaguardia del patrimonio, della vivibilità e dell’identità dei quartieri deve rimanere una priorità – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini -. Con questo aggiornamento rafforziamo gli strumenti di tutela in alcune strade particolarmente sensibili, per evitare un progressivo impoverimento del tessuto commerciale e artigianale del centro storico. Firenze è patrimonio mondiale UNESCO non solo per i suoi monumenti, ma anche per il suo equilibrio urbano, per la qualità dello spazio pubblico e per la presenza di attività che ne custodiscono la storia e l’autenticità. Difendere botteghe, artigianato e commercio di prossimità significa proteggere un valore culturale, sociale ed economico che appartiene all’intera città. Il nostro obiettivo non è bloccare lo sviluppo, ma governarlo con regole chiare, nell’interesse dei residenti, della qualità urbana e di un centro storico che resti vivo, abitato e riconoscibile”.

 

Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trìnita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, via della Vigna Nuova, via Rondinelli, via Strozzi, piazza Strozzi, Porta Rossa, Lungarno Guicciardini, via di Santo Spirito, Lungarno Acciaiuoli, via Lambertesca, via di Parione, via delle Terme, Borgo SS. Apostoli, via dei Pecori, via Pellicceria, via Brunelleschi, Calimala, via Tosinghi, via Vecchietti, via Roma, via dei Gondi, via Vacchereccia, Sdrucciolo dei Pitti (queste ultime tre strade sono nuovi inserimenti), via del Proconsolo, piazza San Felice nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività: commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati; librerie; gallerie d’arte e antiquari; arredamento e design; banche e assicurazioni; commercio di oggetti preziosi; commercio di orologi; commercio di oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia; artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti; commercio al dettaglio di fiori e piante.

 

Sul Ponte Vecchio è vietata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di: oggetti preziosi; orologi; oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia. In queste strade è vietato il trasferimento e l’ampliamento della superficie di vendita e di somministrazione delle attività esistenti diverse rispetto a quelle ammesse.

 

In Via dei Neri, via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo, via Calzaiuoli, Corso, via Guicciardini, via della Spada, Borgo degli Albizi, via dei Cerchi, via dei Tavolini, via Mazzetta, via S. Agostino, via delle Caldaie, via dei Serragli, via Faenza, via Ginori, via Matteo Palmieri, piazza Salvemini, piazza Sant’Ambrogio, via Palazzuolo, Corso dei Tintori, Borgo dei Greci, via dei Benci (queste ultime quattro strade sono nuovi inserimenti) e piazza Beccaria è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all’art. 2, comma 1, ubicate all’interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. Ad eccezione che in via dei Neri, Borgo La Croce e Borgo San Lorenzo è ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in una delle citate strade verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.

 

 

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Immagine di repertorio

 

 

 
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