Santa Maria Novella, Fortezza e Cascine: scatta il divieto di stazionamento per persone con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti
Il nuovo provvedimento contingibile ed urgente della Prefettura di Firenze
giovedì 10 ottobre 2024 13:57
Nuovo provvedimento contingibile ed urgente per la sicurezza di Firenze. Il Prefetto, Francesca Ferrandino, ha adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S., che dispone il divieto di stazionamento in alcune aree cittadine alle persone che si rendano responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.
L’ordinanza, che avrà una validità di sei mesi, si applica a tre aree fiorentine.
La prima è quella della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, individuata dagli assi viari: via Valfonda, largo Alinari, via Fiume, piazza Stazione, via Alamanni, piazza Santa Maria Novella, via della Scala, via dell’Albero, via Palazzuolo, via Maso Finiguerra, via del Porcellana, via il Prato, via degli Orti Oricellari, via Montebello, via Solferino e Corso Italia.
Due zone per l’area del Parco delle Cascine. Da una parte definita dal perimetro costituito da: via Michelucci, piazza Bogianckino, via Gabbugiani, piazza Porta al Prato, viale Fratelli Rosselli (nel tratto da piazza Porta al Prato a piazza Vittorio Veneto, compresa piazza Vittorio Gui), viale Lincoln, viale Washington, via del Pegaso, via del Visarno, via delle Cascine, via del Fosso Macinante, via Berio, nonché l’area compresa tra viale dell’Indiano e viale dell’Aeronautica/viale degli Olmi. Il secondo ambito riguarda l’area definita dal perimetro costituito da: ponte della tramvia, piazza Paolo Uccello, via del Franciabigio, via Bertoldo di Giovanni, via del Sansovino, via Beccafumi, via Montorsoli e via Mortuli.
In particolare, il divieto troverà applicazione nei confronti delle persone che in queste aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando in tal modo un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per uno o più dei reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90); contro la persona (artt. 581, 582, 588 e 590 c.p.); furto con strappo (artt. 624 bis c.p.); rapina (628 c.p.); danneggiamento (635 c.p.), invasione di terreni ed edifici (688 c.p.); detenzione abusiva di armi (697 c.p.); porto abusivo di armi (699 c.p.); e porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 legge 110/1975).
Le eventuali violazioni della presente ordinanza, che prevede l’allontanamento dei soggetti sopra specificati, saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e/o dell’art. 650 c.p.
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