Restyling stadio Franchi, per il Tar è inammissibile il ricorso della Fondazione Nervi
Il ricorso era stato presentato contro Mic, Soprintendenza e Comune
lunedì 26 giugno 2023 17:42
Il Tar della Toscana ha giudicato inammissibile il ricorso fatto dalla PLN Project, la Fondazione degli eredi Nervi, contro il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze.
Il ricorso, che era stato presentato contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana e il Comune di Firenze, “deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente”, si legge nel dispositivo del Tar della Toscana.
Scrive il Tribunale: “Come correttamente rilevato dalla controinteressata, la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che non è inutile riportare integralmente: “nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”. Sulla base della previsione, una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (pienamente condivisa dalla Sezione) ha rilevato come “il diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 l.a. …(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, N. 00629/2023 REG.RIC. essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista”.
Inoltre, “l’inammissibilità del ricorso deriva anche da una serie ulteriore di considerazioni. Nel caso di specie, lo Statuto della ricorrente esibito in giudizio non evidenzia, infatti, per nulla, all’art. 3, l’attribuzione alla Fondazione di compiti di tutela del diritto morale d’autore dell’arch. Nervi, ma solo finalità di tutela dei suoi archivi (secondo comma) e finalità promozionali della conoscenza della relativa opere".
Infine il Tribunale “condanna la Fondazione ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovute per ciascuna delle parti resistenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.