Firenze, il Tar dà ragione al Comune su una decadenza di concessione per lavoro nero e una cessazione di attività di somministrazione

Rigettati due ricorsi con richieste di sospensiva dei provvedimenti

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giovedì 29 gennaio 2026 18:55

Rigettate dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana due richieste di sospensiva di provvedimenti dell’Amministrazione Comunale di Firenze nei confronti di altrettante attività; entrambe le misure erano state disposte dalla Direzione attività economiche, a seguito di accertamenti di violazioni da parte della Polizia Municipale.

 

Il primo caso riguarda un’attività di commercio su suolo pubblico, per la quale è decaduta la concessione all’utilizzo della postazione di suolo pubblico nell’ambito del mercato di San Lorenzo, a seguito dell’accertamento dell’impiego di personale irregolare. Tra le cause di decadenza della concessione di suolo pubblico, infatti, l’articolo 43 comma 5 del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di Firenze, cita anche i casi “in cui siano state rilevate dalle autorità preposte situazioni di sfruttamento del c.d. ‘lavoro nero’ o con l’utilizzo di forme contrattuali improprie”.

 

Il provvedimento del Comune non riguarda invece la decadenza del titolo abilitativo al commercio dell’attività: a partire da questa circostanza il Tar ha chiarito che il provvedimento del Comune non arreca ai ricorrenti un pregiudizio che possa connotarsi come grave e irreparabile, poiché non rende impossibile l’esercizio dell’attività commerciale da parte del titolare, al quale è precluso unicamente l’utilizzo della sede precedentemente assegnata in concessione.

 

Il secondo caso riguarda invece un negozio in sede fissa situato in piazza Stazione, abilitato all’attività di commercio alimentare ma non alla somministrazione, per il quale è stata disposta la cessazione dell’attività con esecuzione coattiva dopo che durante due controlli, a distanza di 24 giorni, era stato accertato che all’interno venivano preparati e serviti caffè.

 

Tra i motivi del ricorso veniva asserito che non vi sarebbe stata traccia delle attività abusive, e inoltre che tra i due controlli la titolare dell’esercizio aveva provveduto alla risistemazione dei locali, posizionando la macchina del caffè in una parte nascosta; nella relazione a seguito del secondo sopralluogo della Polizia Municipale, di contro, è specificato che “erano ancora presenti i due macina caffè e la macchina da caffè professionale che risultava accesa, operativa e calda al tatto. Tali strumenti di lavoro erano visibili alla clientela, riconoscibili, collocati poco distante dall’ingresso”. Per questi motivi il Tar ha respinto la domanda cautelare.

 

 

 
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