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Ecco il decreto legge per le feste natalizie: zone rosse e zone arancioni, con alcune deroghe

Il testo ufficiale: chiarito il punto sullo spostamento possibile per massimo due persone non conviventi

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sabato 19 dicembre 2020 11:27

Tutta Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, con i giorni di zona arancione che saranno invece il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

 

Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge per le festività natalizie. Se la Toscana comunque da domani, domenica 20 dicembre 2020, entrerà in zona gialla, dal 24 si dovranno seguire le disposizioni nazionali, come anticipato ieri sera dal premier Conte. In particolare, nei giorni di zona rossa, non ci si potrà spostare dalla propria abitazione se non per motivi di salute, lavoro o necessità (con chiusura di attività di ristorazione e centri estetici), mentre in zona arancione non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune.

 

Ci sono però alcune deroghe inserite nel nuovo decreto legge: in primis gli spostamenti in zona arancione per chi abita in piccoli Comuni, poi la possibilità di spostamento in un'altra abitazione una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, per due persone non conviventi, che potranno così unirsi (seppur in modo limitato, quindi) a qualche amico o parente. Con ulteriore eccezione degli Under 14, che potranno muoversi insieme a genitori o tutori, al pari di persone disabili o non autosufficienti conviventi. In particolare quest'ultima deroga viene in qualche modo chiarita nel dl uscito stamani.

 

Ecco il testo: "Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (ovvero la zona rossa); nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (ovvero zona arancione), ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

Art. 2. Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta aisoggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

 

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

 

3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai  sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa".

 

 
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