Beat Festival al via, scattano i divieti: vetro, lattine e spray urticanti. Modifiche alla viabilità

Per tutto il periodo della manifestazione che si svolgerà al parco di Serravalle

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mercoledì 26 agosto 2026 17:59

Al Parco di Serravalle di Empoli sta per tornare “Beat festival”dal 27 al 30 agosto e dal 1 al 6 settembre 2026.

 

Il Comune di Empoli ha emesso l’ordinanza 388 del giorno 24 agosto 2026 che dispone il divieto assoluto dalle 17 alle 4 del giorno successivo, per ciascuna delle giornate di svolgimento della manifestazione, ovvero, il 27, 2829 e 30 agosto 2026 1, 2, 3, 4, 5 e 6 settembre 2026.

 

Il divieto decorrerà, pertanto, dalle 17 di ciascuna delle giornate sopra indicate e terminerà alle 4 del giorno successivo, interessando senza soluzione di continuità l’intera fascia oraria indicata e riguarderà, all’interno del parco di Serravalle, agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e ai titolari di SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande: di effettuare la vendita per asporto, la somministrazione o la cessione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine o in contenitori che, per caratteristiche e consistenza, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

 

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande per asporto è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo di bicchieri, bottiglie e altri contenitori in materiale plastico o comunque non idoneo a costituire pericolo per la pubblica incolumità.

 

Il divieto a tutti i frequentatori e partecipanti alla manifestazione: di introdurre, detenere e consumare all’interno del Parco di Serravalle, nell’area interessata dalla manifestazione, alimenti e bevande contenuti in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro ovvero in lattine; di abbandonare bottiglie, contenitori di vetro, lattine o altri analoghi contenitori al di fuori degli appositi contenitori e raccoglitori predisposti per la raccolta dei rifiuti.

 

Nell’area sportiva, sul viale delle olimpiadi e nelle zone limitrofe durante la suddetta fascia oraria è fatto divieto: agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e ai titolari di SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di effettuare la vendita per asporto, la somministrazione o la cessione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine o in contenitori che, per caratteristiche e consistenza, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

 

Resta consentita: la somministrazione di bevande in contenitori o bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei locali dell’esercizio, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente alla fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio stesso; la vendita per asporto di bevande, purché le stesse siano preventivamente spillate o mesciate in bicchieri di carta, plastica o altro materiale non idoneo a costituire pericolo per la pubblica incolumità.

 

A chiunque frequenti l'area interna o esterna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.

 

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo. Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

 

TRAFFICO - Inoltre l'ordinanza numero 389 del 26 agosto 2026 specifica le modifiche al traffico nei giorni del festival. Infatti, da giovedì 27 agosto a lunedì 7 settembre, dalle ore 17 alle ore 4, saranno in vigore le seguenti disposizioni

 

Via Serravalle a San Martino
Tratto dall’intersezione con via delle Olimpiadi fino a via Basilicata
Senso Unico, con direzione di marcia consentita da Via Basilicata verso Via delle Olimpiadi. 

 

Tratto compreso tra l‘intersezione con Via Cortenuova all’intersezione con Via Basilicata 
Senso Unico, la direzione di marcia consentita rimane a discrezione della Polizia Municipale in base alle necessità ed alle condizioni del traffico. 

 

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta, dalle ore 20:00 del giorno 27/08/2026 alle ore 03:00 del giorno 07/09/2026 

 

Via Basilicata 

Divieto di Transito, escluso residenti, all’altezza dell’intersezione con Via Serravalle a San Martino. 

 

Via Campania 

Divieto di Transito, escluso residenti, all’altezza dell’intersezione con Via G. Monaco e Via Basilicata.   

 

 

 
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