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Turismo, nel Testo unico del sistema regionale si parla di limitazioni per gli affitti brevi

La giunta approva le modifiche al Testo. Plaude Nardella, tuonano gli imprenditori immobiliari

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mercoledì 06 marzo 2024 09:49

"Possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche". E' una delle novità introdotte dalla Regione in materia di turismo: la giunta regionale della Toscana ha infatti approvato nel corso dell’ultima seduta, la proposta di legge di modifica alla legge regionale 86 del 2016, il ‘Testo Unico del sistema turistico regionale’.

 

La limitazione in termini di affitti brevi è una delle novità più sostanziali. Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Per lo svolgimento in forma imprenditoriale si rinvia alla alla legge statale, salvo introdurre la previsione della presentazione della SCIA come stabilito da questa. La novità più significativa è appunto l’inserimento di un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. Ribadito, per chi destina immobili all’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, l’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio.

 

Una rivisitazione necessaria, quella del Testo Unico del turismo, resa necessaria dalla costante evoluzione del settore – ha commentato il presidente Eugenio Giani - Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una regione da vivere e visitare. Oltre a definire e precisare nuove tipologie di accoglienza. Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo, al posto degli Ambiti, per veicolare i tratti distintivi di ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho puntato sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’, di quei territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno conosciuti e fuori dalle mete più battute. Con la nuova legge si compie un percorso che mette in primo piano una risorsa cruciale per la Toscana”.

 

"La riforma che proponiamo con questo nuovo testo unico del turismo è organica ed equilibrata". Ha commentato l'assessore al turismo e all'economia Leonardo Marras. "Ed è il frutto di mesi di lavoro degli uffici e di confronto con tutti i soggetti interessati. Siamo partiti dal domandarci se l'impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016 fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Davanti a tutto questo è apparsa chiara l’esigenza di mettere mano ad un aggiornamento, anche corposo, del Testo unico sul turismo. Questo nuovo testo ha l'obiettivo di rispondere al meglio a tutto questo, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro".

 

Plaude il sindaco di Firenze Dario Nardella.Siamo molto contenti che la Regione Toscana si stia avviando ad approvare una nuova legge che disciplina tra le altre cose il fenomeno degli affitti turistici brevi ispirandosi in particolare all’esperienza di Firenze e alle misure adottate in questi mesi per ridurre gli affitti turistici brevi a favore delle locazioni lunghe”.

 

“Ho avuto già avuto una interlocuzione con l’assessore al turismo Leonardo Marras con il quale ci siamo confrontati su un fenomeno estremamente preoccupante che sta crescendo a vista d’occhio non solo a Firenze ma anche in tante città toscane anche medio-piccole - continua Nardella - Un fenomeno, quello degli affitti brevi, che ha determinato due effetti che fino a pochi anni fa non erano visibili: il primo è l’aumento sconsiderato dei prezzi delle locazioni a causa della poca disponibilità di appartamenti per giovani coppie, famiglie, studenti e lavoratori; il secondo è l’aumento del prezzo delle case, vista la forte redditività di queste con l’incremento dei flussi turistici”.

 

Per Nardella “purtroppo il mancato intervento del Governo con norme incisive ha mantenuto una situazione di totale deregulation che non consente alle amministrazioni locali di applicare strumenti efficaci per bilanciare la residenza duratura con gli affitti turistici brevi. A Firenze la norma urbanistica comincia a produrre alcuni effetti importanti ma non c’è dubbio che avere una legge regionale che garantisca una serie di norme semplici ma incisive può essere di grande aiuto. Aspettiamo di conoscere nel dettaglio il testo della proposta di legge - conclude il sindaco - in modo da interagire con spirito ampiamente collaborativo e avere un testo definitivo che venga incontro alle proposte delle amministrazioni comunali”.

 

Confcommercio Toscana esprime piena soddisfazione per le modifiche al testo unico sul turismo approvate dalla Regione Toscana. “Finalmente si mettono al centro le imprese e si pone un argine all’amatorialità in un settore che per continuare a competere a livello internazionale ha estremo bisogno di contenuti professionali, all’altezza delle richieste del mercato”, commenta il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “Aspettiamo comunque di leggere il testo definitivo per capirne meglio la portata – aggiunge Marinoni - anche su temi come quelli riguardanti le agenzie di viaggio e il turismo all’aria aperta, su cui abbiamo avuto lunghe interlocuzioni con la Regione trovandola sempre molto disponibile all’ascolto delle nostre istanze”.

 

“La norma va nella direzione di innovare il settore della ricettività in Toscana consentendo nuove opportunità per le imprese del settore, anche a livello di investimenti”, sottolinea il presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti, “Questo permetterà di elevare la qualità dei servizi offerti aumentando la soddisfazione dei clienti, quindi la loro disponibilità a fidelizzarsi e allungare i tempi di permanenza. Un meccanismo che, oltre a tradursi in una migliore competitività sui mercati internazionali, ci consentirà di aumentare la ricchezza prodotta sul territorio e di conseguenza l’occupazione”.

 

Da apprezzare poi, per Confcommercio e Federalberghi Toscana, “la volontà della Regione di declinare l’offerta secondo le nuove sensibilità del mercato, oltre a quella di spingere l’innovazione”. Fra le altre novità di rilievo, Confcommercio Toscana segnala la possibilità per gli stabilimenti balneari di prolungare il periodo di attività oltre la stagione estiva per i trattamenti elioterapici e la talassoterapia: “servizi che saranno certamente apprezzati dai clienti e che avranno ottime ricadute sulle destinazioni della costa oltre che sul bilancio delle imprese e sull’occupazione”, conclude il direttore Franco Marinoni.

 

Se Nardella e Confcommercio si dicono soddisfatti, di altro avviso sono gli imprenditori immobiliari. “Una regolamentazione degli affitti turistici da parte della Regione Toscana è incostituzionale, perché l’amministrazione regionale non ha poteri in materia di locazioni, sia tradizionali che a scopi turistici”. A dirlo è il presidente di Property Managers Italia, Lorenzo Fagnoni.


Siamo al teatro dell’assurdo. Da un lato – dice Fagnoni – prima il Comune di Firenze e ora la Regione si arrogano poteri di cui non dispongono, invitando i singoli Comuni a decidere autonomamente su una materia che non li compete. E contro queste nuove norme regionali noi siamo pronti ad opporci in ogni sede, come già fatto nel caso del regolamento per le locazioni turistiche della giunta Nardella. Dall’altro, la regione che nel 2023 ha fatto segnare i maggiori volumi turistici in Italia continua a promuoversi nel mondo, anche direttamente, mediante le attività dei suoi assessori, ma poi invoca il dramma dell’overtourism che cambia il volto dei nostri territori. Ma se c’è una sovraesposizione della Toscana sul mercato turistico, perché continuare a spingere sulla promozione? Il punto di fondo – conclude Fagnoni – è che sulle norme sugli affitti turistici l’unico soggetto competente è lo Stato. Tutti gli altri scatti in avanti sono da considerarsi destituiti di fondamento, adesso come in futuro”.

 

 

I DETTAGLI SULLE MODIFICHE AL TESTO UNICO 

 

Riguardo alla riforma della governance, l'obiettivo è razionalizzare e semplificare ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali. Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST. Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

 

Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo ed individuati come dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia. Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini ISTAT.

 

Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida, aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse, col compito di esaminare gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle agenzie e le analisi dell'ORT.

 

In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.

 

Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni. Previsto un capo apposito per le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort). Per l’albergo viene prevista la possibilità di mettere a disposizione di alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working (entro il limite del 40% della superficie complessiva della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove; con accesso che potrà essere consentito anche a persone che non pernottano e che potranno avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa) oppure di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura stessa (purché collocate nelle vicinanze di questa e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva, a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo).

 

Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Lo svolgimento di tali attività dev’essere compatibile con i servizi offerti e non recare pregiudizio al livello qualitativo degli stessi. Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere. La norma relativa viene riformulata in modo che non vi sia equivoco sul fatto che questa tipologia è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

 

Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Per lo svolgimento in forma imprenditoriale si rinvia alla alla legge statale, salvo introdurre la previsione della presentazione della SCIA come stabilito da questa. L’innovazione più significativa è l’inserimento di un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. Ribadito, per chi destina immobili all’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, l’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio.

 

Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sia sostanziali (si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali (con la riscrittura della norma riguardante la SCIA). Introdotta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accessibilità.

 

Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle agenzie di viaggio e turismo online (soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni). Infine, per le professioni turistiche, considerata la riforma statale avvenuta a fine dicembre 2023, si indica la necessità di intervento per conformare le disposizioni regionali a tale riforma.

 

 

 
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