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Coronavirus, approvato nuovo decreto. Conte: 'Introdotta sanzione fino a 3mila euro'

I presidenti delle Regioni potranno adottare misure più restrittive

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martedì 24 marzo 2020 18:58

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, al termine del quale il Presidente Conte ha illustrato le novità introdotte dal nuovo decreto approvato in materia di contenimento del Coronavirus. Novità che prevedono anche un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le norme.

 

"Abbiamo approvato un decreto legge che riordina un po' la disciplina dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale", ha esordito il premier Conte. 


"Il nostro assetto non prevedeva questa emergenza, fin dall'inizio abbiamo adottato un decreto che ci ha dato la possibilità con successivi Dpcm di poter adottare specifiche misure tenendo conto dell'andamento epidemiologico del virus. Abbiamo così uno strumento flessibile che ci consnte di dosare le misure di contenimento in funzione della diffusione del contagio", ha precisato il presidente del Consiglio.


"Abbiamo regolamentato puntualmente e in modo più trasparente le attività del Governo e del Parlamento, ogni decreto adottato sarà trasmesso ai presidenti delle Camere, e io o un ministro andremo a riferire periodicamente sulle misure adottate al Parlamento, così da consentire che anche il Parlamento, dove siedono i rappresentanti del popoli, possa seguire ed essere edotto sulle misure adottate".


Le Regioni avranno libertà di manovra per inasprire le norme. "Abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli interventi del Governo e delle Regioni, lasciamo che i presidenti delle Regioni possano adottare anche provvedimenti più restrittivi e severi e ovviametne rimane la funzione di coordinamento e omogeneità del Governo".
 

Aumentano le sanzioni previste. "A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa che va da 400 a 3mila euro. Da ora in poi alla sanzione attualmente prevista si sostituisce questa sanzione pecuniaria". 


"Preciso che sono soddisfatto e orgoglioso della reazione che gli italiani stanno avendo nel rispettare le prescrizioni e le indicazioni, le forze dell'ordine stanno facendo un'attenta verifica e monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta confromando alle nuove regole e alle nuove abitudini di vita. Questo deve  renderci tutti orgogliosi, perchè come ho sempre detto ciascuno deve fare la propria parte per affrontare l'emergenza, se tutti rispettono le regole mettono in sicurezza se stessi e i proprio cari e consentono a tutta la comunità di uscire prima dall'emergenza".


Conte ha chiarito anche la questione sulle date di fine dei provvedimenti. "Vorrei precisare che si è creato dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata fino a 31 luglio, nulla di vero, assolutamente no. Ricordo che quando abbiamo adottato il primo provvedimento abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nazionale in consiglio dei ministri per sei mesi, fino a 31 luglio, ma questo non vuol dire che le misure restrittive ora in vigore saranno prorogate fino a quella data. Quello è lo spazio dell'emergenza ma siamo pronti in qualsiasi momento ad allentare la morsa delle misure restrittive, e siamo fiduciosi che ben prima di quella scadenza si possa tornare alle nostre abitudini di vita, magari anche ad uno stile di vita migliore, perchè sono convinto che questa emergenza ci renderà migliori, ciascuno di noi sta riflettendo sul proprio stile di vita e sui proprio valori, è l'occasione per fermarsi e fare riflessioni che di solito non riusciamo a fare".
 

IL DECRETO LEGGE (fonte Governo italiano - Presidenza Consiglio dei Ministri)

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

 

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

 

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

 

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

 

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

 

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

 

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

 

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

 

 

 
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